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Home I Documenti Dematerializzabili
I documenti che possono essere conservati mediante il processo di Conservazione Sostitutiva sono contenuti in questo elenco attraverso il quale la normativa ha finalmente aperto la strada verso la vera azienda paperless.
 

i documenti commerciali emessi per l’addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni indicate nell’art. 1 del D.M. 24/10/2000 nr 370 non rientrano nell’esclusione prevista dall’art. 2, comma 2 del D.M. in oggetto e, pertanto, non sussistono i motivi ostativi alla loro conservazione secondo le regole ivi previste· 


  • Fatture, lettere e telegrammi ricevuti (art. 2220 codice civile)
  • Copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti (art. 2220 codice civile)
  • Libro giornale e libro degli inventari (art 2215 codice civile e art 14 comma 1, lettera a, D.P.R. 600/1973)
  • Registri prescritti ai fini dell’ IVA (art 14 comma 1, lettera b, D.P.R. 600/1973)
  • Scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente edistintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito (art.14 comma 1, lettera c, D.P.R. 600/1973)
  • Scritture ausiliarie di magazzino (Art. 14 comma 1, lettera d, D.P.R. 600/1973)
  • Registro dei beni ammortizzabili (art. 16, D.P.R. 600/1973)
  • Registro delle fatture emesse (Art 23 primo comma DPR 633/72)
  • Registro dei corrispettivi (Art 24 primo comma DPR 633/72)
  • Registro degli acquisti (Art 25 primo comma DPR 633/72)
  • Registro unico (Art 39 secondo comma DPR 633/72) ( “i contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazione prescritte dagli art 23 24 e 25 a condizione….” )
  • Registro delle merci c/deposito, lavorazione, comodato etc … (Art 53 terzo comma DPR 633/72) (“Vanno annotati i beni ricevuti o inviati in c/lavorazione, c/deposito, comodato etc diversi dalla cessione, con indicato : estremi del DDT, natura qualità e quantità dei beni, i dati del soggetto che riceve o consegna i beni e la causale del trasferimento.)
  • Registro delle dichiarazioni intento (art 1 comma secondo D.L. 746 del 29/12/1983) (Gli esportatori abitali e i loro fornitori o prestatori devono annotare nel registro [oppure dal 14/03/97 in apposita sezione del reg. fatture emesse o corrispettivi] le dichiarazioni di intento entro 15 gg dalla data di emissione (esportatori abituali) di ricevimento (fornitori o prestatori di esportazioni abituali) e numerate progressivamente.
  • Registro delle somme ricevute in deposito (art 3 comma secondo del Decreto 31/10/1974) (In questo registro, gli avvocati, i notai, e i commercialisti devono annotare giornalmente e distintamente per ogni operazione le somme ricevute per spese da sostenere in nome e per conto del cliente)
  • Bilancio di Esercizio (art. 2423 c.c.)
  • Stato patrimoniale (art 2424 c.c.)
  • Conto economico (art 2425 c.c.)
  • Nota integrativa (art 2427 c.c.)
  • Relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.)
  • Relazione dei sindaci (art 2429 c.c.)
  • Relazione dei revisori contabili (D.Lgs. n. 58 del 1998)
  • Dichiarazione dei redditi, Irap, Iva e sostituti (DPR n. 322 del 22 luglio 1998)
  • Documento di trasporto (DPR n. 472 del 14 agosto 1996)
  • Bolla di accompagnamento (DPR n. 627 del 6 ottobre 1978
  • Nota di consegna, lettera di vettura, polizza di carico (circolare n. 225 del 16/09/96)
  • Giornale di fondo elettronico degli scontrini fiscali (D.M. 23 marzo 1983)
  • Distinte meccanografiche di fatturazione (bollette per privati) (Decreto del 24/10/2000 n. 370 e decreto del 24/10/2000 n. 366)

i libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a
bollatura ne a vidimazione” (art 2215 codice civile) Libri sociali Obbligatori (art 2421 c.c.) “i libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell’art 2215 [art 2421 terzo comma c.c.]:

  • Il libro dei soci (cooperative sono casi particolari)
  • Libro delle obbligazioni
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
  • Libro delle adunanze e delle deliberazione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
  • Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447 –sexies