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Home Blog Pronti per la modifica 2215 bis del c.c.: libro giornale digitale, mai più cristallizzazione trimestrale!

Il DDL riguardante le disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con imprese e cittadini è finalmente giunto ad una svolta con la sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, anche se la sua entrata in vigore definitiva è subordinata al completamento dell'iter parlamentare.

 

All'interno del DDL  Brunetta – Calderoli è stata inserita  una novità: la modifica dell'art. 2215 bis del c.c., che ha complicato inutilmente per lunghi mesi la tenuta del libro giornale in modalità elettronica, scoraggiando persino le menti più aperte alla digitalizzazione.
Questo famoso art. 2215 bis dichiarava che le scritture contabili  del libro giornale dovessero subire una cristallizzazione (stabilizzazione), il che imponeva ogni tre mesi  l'apposizione della firma digitale e  della marca"tura" temporale (.ermine coniato dal legislatore e molto discusso a causa della sua ambiguità, per molto tempo ci si è chiesti se questa marcatura fosse l'apposizione di una marca temporale oppure un semplice riferimento temporale).
Ecco che si presenta finalmente il trattamento paritetico per la conservazione del libro giornale sia in modalità cartacea che digitale; era di fatto obbligatorio stampare il libro giornale
entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e non si capiva la ratio dell'obbligo di conservare sostitutivamente le scritture contabili "digitali"ogni tre mesi, la discriminazione era quantomai evidente.
Con l'introduzione della modifica all'art. 2215 bis dei commi 3 e 4, la tenuta dei libri, repertori e scritture risulta corretta, in caso di tenuta con strumenti informatici, se è stata apposta, almeno una volta durante l'anno, la marcatura temporale e la firma digitale dell'imprenditore o di un altro soggetto da lui stesso delegato.

Vi invitiamo a prendere visione dell'intero disegno di legge al seguente link: www.ilsole24ore.com/fc